In Italia lo svolgimento di alcune professioni è subordinato all’iscrizione ad un ordine professionale dedicato, al fine di garantire il possesso di determinati requisiti essenziali.
Gli ordini professionali ricoprono, di fatto, un ruolo di controllo e di gestione del settore sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia.
Chi esercita professioni regolamentate da un ordine professionale può iscriversi ad esso, ma solo adempiendo agli oneri previsti e seguendo un percorso preciso, oltre al possesso di determinati titoli di studio (a seconda dell’Ordine in questione).
Gli Ordini, dunque, sono enti pubblici non economici che esercitano le seguenti attribuzioni:
• Tutelano il decoro della professione;
• Recepiscono il codice deontologico emanato dalla Federazione Nazionale;
• Procedono alla formazione, tenuta e pubblicazione dell’Albo;
• Provvedono all’amministrazione dei beni spettanti all’Ordine e propongono all’approvazione dell’assemblea degli iscritti il conto consuntivo ed il bilancio preventivo;
• Forniscono, a richiesta, parere sulle controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e spese;
• Stabiliscono la tassa d’iscrizione all’Albo, il contributo annuo dovuto dagli iscritti per sopperire alle spese di funzionamento dell’Ordine, nonché una tassa per il rilascio dei certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari.
Con decreto attuativo della Legge 3 dell’ 11 gennaio 2018, art. 8 comma 8, gli esistenti Ordini dei Chimici hanno assunto la denominazione di Ordini dei Chimici e dei Fisici e l’articolazione territoriale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici coincide con l’articolazione territoriale degli Ordini dei Chimici presenti alla data di entrata in vigore della Legge 3 dell’ 11 gennaio 2018.